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Apprendistato: accordo Confapi - CGIL, CISL e UIL

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05.03.2010- 30.04.2010
 
default.gifIl  9  febbraio  scorso  CONFAPI  e  CGIL,  CISL,  UIL  hanno  sottoscritto   l'accordo Interconfederale che rende applicabile la “formazione esclusivamente aziendale” dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, prevista dall’art. 5-ter del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le  imprese  che  applicano  un  CCNL sottoscritto  da  CONFAPI,  pertanto,  potranno  gestire  integralmente  la  formazione  dei  propri apprendisti e svolgere al loro interno tutta l’attività di formazione professionalizzante.

Le Parti sottoscrittrici hanno voluto intraprendere un percorso parallelo a quello tradizionale di matrice  regionale,  risultato  negli  anni  non  sempre  adeguato  a  far  fronte  alle  esigenze  del mercato,  e  favorire  la  crescita  professionale  dei  lavoratori  e  la  valorizzazione  della  risorsa umana aziendale.

Di seguito evidenziamo i punti salienti dell’Accordo:

-  l’ente  bilaterale  ENFEA  (Ente  nazionale  per  la  formazione  e  l’ambiente)  è  chiamato  a verificare  la  conformità  del  piano  formativo  individuale  e  a  erogare  -  direttamente  -  gran parte della formazione di base e quella trasversale;
-  al  termine  del  rapporto  di  apprendistato  il  datore  di  lavoro  attesta  l’avvenuta  formazione  e comunica all’interessato e all’ente bilaterale l’acquisizione della qualifica professionale;
-  la formazione erogata viene registrata sul “libretto formativo del cittadino” in base a quanto previsto  dai  CCNL  di  categoria;  in  mancanza  di  tale  libretto,  la  formazione  potrà  essere registrata su supporti informatici e/o su fogli firma;  
-  l’Accordo  è  immediatamente  esecutivo:  prevede,  infatti,  che:  “In  attesa  del  recepimento nei  CCNL  il  presente  Accordo  è  applicato  per  i  nuovi  contratti  a  condizione  che  il  piano formativo individuale non sia in contrasto con i contenuti e con le declaratorie e le mansioni previste dai singoli CCNL”;
-  anche   i   datori   di   lavoro   che   abbiano   instaurato   rapporti   di   apprendistato professionalizzante   anteriormente   al   9   febbraio   2010   possono   -   in   accordo   con l’apprendista e con l’assistenza delle organizzazioni sindacali territoriali - applicare quanto previsto   dall’Accordo   Interconfederale.   E’   previsto,   infatti,   che:   “Le   aziende   che applicano  i  CCNL  sottoscritti  dalle  rispettive  organizzazioni  di  categoria  aderenti  alle
confederazioni  firmatarie  della  presente  intesa  e  che  hanno  già  in  essere  contratti  di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 49, commi 5 e 5 bis, d.lgs. n. 276/2003, in accordo  con  l’apprendista  e  con  l’assistenza  delle  organizzazioni  territoriali  datoriali  e sindacali di riferimento nell’ambito di una  intesa sottoscritta dalle Parti sociali firmatarie del CCNL, potranno modificare il piano formativo individuale adeguandolo alle disposizioni
previste dal presente Accordo”.

CONFAPI e CGIL, CISL e UIL, infine, si sono impegnate a:

-  definire  un  avviso  comune  da  consegnare  a  Governo  e  Parlamento  affinché  siano  estese all’apprendista    le    opportunità    offerte    dal    sistema    formativo    continuo    dei    fondi  interprofessionali e in particolare del FAPI;
-  sperimentare l’apprendistato di alta formazione in partnership con l’università.

 
tag news : apprendistato , confapi
 
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